La cava, ogni cava, è profondamente integrata con il territorio: da esso trae la materia prima necessaria per la sua attività [raccoglie], ma anche per alimentare quella di tante imprese che utilizzano gli inerti per realizzare i loro prodotti [crea].
Per questo, l’attività estrattiva è regolata anche da una convenzione tra l’impresa e i Comuni interessati che, in base alla quantità di materiale prelevato, ricevono ogni anno un contributo [restituisce] per la realizzazione degli interventi pubblici di recupero ambientale della cava e del territorio circostante.
Nel tempo, Cava dell’Isola ha contribuito allo sviluppo dei comuni di Solza e Medolago, oltre che del Parco Adda Nord, con una somma complessiva di circa 3.200.000 euro.
CONTRIBUTI AI COMUNI
Il Comune di Solza ha ricevuto da Cava dell’Isola contributi per circa 1.150.000 euro, ripartiti tra contributi e opere sul territorio. Circa 85.000 sono stati destinati alla ristrutturazione del Castello Colleoni.
Al Comune di Medolago, Cava dell’Isola ha versato più di 1.700.000 euro, ripartiti tra contributi e opere sul territorio.
Il Parco Adda Nord ha beneficiato di circa 350.000 euro di contributi. Circa 22.000 euro sono stati impegnati per i lavori di ristrutturazione della chiesina di Paderno d’Adda, avvenuti nel 2006.
LEGGE REGIONALE 8 agosto 1998, n.14
"Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava"
(B.U. 11 agosto 1998, n.32, 1° Suppl. ord.) Art. 15 (Convenzione con il Comune)
1.Il rilascio della autorizzazione è subordinato alla presentazione di convenzione stipulata, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale, tra il richiedente ed il Comune o i Comuni interessati, con la quale il richiedente si impegna :
a) A versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, una somma a titolo di contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale dell'area interessata direttamente o indirettamente dall'attività estrattiva, ulteriori rispetto a quelli posti incarico del titolare dell'autorizzazione; tale somma è commisurata al tipo ed alla quantità di materiale estratto nell'anno, in conformità alle tariffe stabilite dal Consiglio regionale ai sensi dell'art. 25 e comunque non può essere superiore a quella occorrente per la realizzazione degli interventi predetti;
b) A concordare, qualora l'attività estrattiva si trovi anche parzialmente entro il perimetro di un parco regionale, la corresponsione all'ente gestore del parco stesso di una somma non superiore ad un terzo di cui alla lett. a), a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei valori di naturalità dell'area circostante la cava.